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Competenza Penale

 

Il Tribunale per i minorenni è competente a conoscere dei reati commessi da soggetti che, al momento del fatto, avevano un'età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni; il minore infraquattordicenne è considerato dal legislatore non imputabile per difetto della capacità di intendere e volere (art. 97 c.p.).

Il procedimento penale si snoda attraverso le fasi tipiche di quello previsto a carico degli adulti cioè : indagini, udienza preliminare, dibattimento ed esecuzione, anche se il legislatore ha dettato delle regole specifiche tese a disciplinare il processo nei confronti degli imputati minorenni, contenute nel d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448.

Il giudice per le indagini preliminari – organo monocratico- interviene durante la fase delle indagini per convalidare l'arresto, il fermo e l'accompagnamento a seguito di flagranza, ovvero per disporre l'applicazione di una misura cautelare.

Gli imputati – e indagati- minorenni possono essere sottoposti a delle prescrizioni inerenti l'attività lavorativa, di studio ovvero altre attività educative (art. 20 d.p.r. 448/88), alla misura della permanenza in casa (art. 21), alla misura del collocamento in comunità (art. 22 d.p.r. 448/88) e, quando si procede per reati puniti con la pena della reclusione non inferiore a nove anni, può essere applicata nei loro confronti la misura della custodia cautelare in un istituto penale per minorenni (art. 23). Il giudice per le indagini preliminari è inoltre competente a pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione e sulla richiesta di proroga delle indagini; se richiesto dal pubblico ministero, pronuncia sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, quando risulta che il fatto di reato è tenue ed il comportamento posto in essere occasionale.

Il giudice per l'udienza preliminare – organo collegiale composto da un giudice togato e da due giudici onorari- è competente a valutare la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero, cioè a pronunciarsi sulla necessità del processo. Tuttavia, dinanzi al Tribunale per i minorenni, l'udienza preliminare è la sede privilegiata per la definizione del procedimento; infatti, se vi è il consenso dell'imputato, il giudice può pronunciare sentenza di non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto, ovvero sentenza di condanna ad una pena pecuniaria o ad una sanzione sostitutiva.

Il processo viene definito nella fase dell'udienza preliminare anche quando l'imputato chiede di essere giudicato con il rito abbreviato ovvero quando il giudice, ritenuta la concreta possibilità di un'evoluzione positiva della personalità dell'imputato (desumibile, secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, dalla acquisita consapevolezza del disvalore del fatto commesso e dalla ammissione dello stesso), sospende il processo, per un periodo non superiore a tre anni, e dispone che il minore segua un percorso rieducativo; all'esito del periodo indicato, se la prova ha dato esito positivo, il giudice dichiara estinto il reato.

Il dibattimento si svolge dinanzi ad un collegio composto da due magistrati togati e due giudici onorari e rappresenta la fase procedimentale che risente in misura minore della necessità di adeguare i vari istituti processuali alle esigenze dell'imputato minorenne; tuttavia anche durante questa fase trovano applicazione taluni istituti di diritto minorile come la sospensione del processo con messa alla prova e possono essere pronunciate le sentenze di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto e per concessione del perdono giudiziale.

In questo ufficio operano due collegi penali, cui vengono assegnati i procedimenti secondo un criterio territoriale (Bari e Foggia-BAT), e che celebrano udienza il martedì ed il giovedì.

Il medesimo criterio è utilizzato per l'attribuzione dei procedimenti ai due giudici per l'udienza preliminare, che tengono udienza il lunedì ed il venerdì.

Tribunale per i Minorenni di Bari - Via A. Scopelliti, 8 - 70123 Bari (Puglia) - Tel. 080.9173111 (centralino)
E-mail: [email protected] - [email protected]

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