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Glossario

Di seguito sono elencati i significati di alcuni termini utilizzati in ambito giudiziario

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Processo civile

Il processo civile, regolato dalle norme contenute nel libro secondo del codice di procedura civile, che tratta del processo di cognizione, è iniziato su impulso dell’attore. Quest’ultimo notifica un atto di citazione al convenuto.
La copia notificata della citazione, unitamente ad eventuali documenti, è depositata presso l’ufficio giudiziario dalla parte che si costituisce per prima in giudizio, la quale chiede al cancelliere l’iscrizione della causa a ruolo.
La causa viene in tal modo affidata al giudice, che la segue durante l’istruttoria fino alla sentenza.
La parte soccombente può impugnare la sentenza del giudice di primo grado, facendo appello al tribunale per la sentenza del giudice di pace o alla corte d’appello per le sentenze del tribunale in composizione monocratica.
Contro le sentenze d’appello e contro le sentenze inappellabili del giudice di pace, in quanto pronunciate secondo equità, è sempre possibile il ricorso in Cassazione.
In casi particolari, i terzi o il pubblico ministero possono chiedere una modifica della sentenza nella forma dell’opposizione.

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